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mercoledì 1 giugno 2016

Giudice del lavoro del Tribunale di Enna sul riparto dei diritti di rogito tra segretari e vicesegretari: disapplicabile l'art. 11 del CCNL del 9.05.2006 (sent. n. 435/2015)

Disapplicazione dell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006 comparto enti locali perché incide su aree contrattuali che non gli appartengono e, nello specifico, sul CCNL del 16.05.2001 dei Segretari Comunali. Pertanto, nessun riparto dei diritti di rogito tra segretari e vice segretari.
E' questa la conclusione cui è giunto il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, con la sentenza n. 435/2015, inviataci da Maurizio Toscano, che ci ha inviato anche uno stralcio del ricorso introduttivo per la migliore comprensione della vicenda, che di seguito riporto. 

Stralcio del ricorso introduttivo.
Prima di esaminare la questione relativa alla ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario e Vice Segretario, va esaminata la questione relativa alla non spettanza, fino al 09.05.2006, dei diritti di rogito al vice segretario e della conseguente attribuzione degli stessi a favore esclusivamente del Segretario Comunale, Ufficiale Rogante, in virtù dell’art. 41, comma 3 della L. n. 312 del 1980 e dell’art. 97, comma 4, lett. c, del D.Lgs. 267/2000.
In merito alla prima questione relativa alla non spettanza, fino al 09.05.2006, dei diritti di rogito al Vicesegretario e, si ripete, e della conseguente attribuzione degli stessi a favore esclusivamente del Segretario Comunale, si espongono le seguenti argomentazioni.
In primo luogo, occorre ricordare che il 09.05.2006 è stato approvato il C.C.N.L. del personale, non dirigenziale, del comparto regioni-autonomie locali, il quale all’art. 11, comma 1, dispone che “Al personale incaricato delle funzioni di vice segretario, <<..>>, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria, per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o impedimento del Segretario Comunale, titolare della relativa funzione). Pertanto, al Vice Segretario, prima del 09.05.2006 non spetta alcun compenso per i diritti di rogito, e ciò in quanto l’art. 11 del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sottoscritto il 09.05.2006, non ha effetto retroattivo, come si evince, chiaramente, dalla sentenza della Corte dei Conti – Giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale - Sezione Giurisdizionale Lombardia - Sentenza n. 441/2007, che cosi dispone: “Quanto al CCNL del 9.5.2006, il relativo art. 1, comma 2, stabilisce che <<il presente contratto collettivo si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli>>. Tanto con riferimento al CCNL del 22.2.2006, quanto con riferimento a quello del 9.5.2006, e quindi sia nell'ipotesi di personale dirigente incaricato delle funzioni di vice-segretario sia nell'ipotesi di personale non dirigente incaricato delle funzioni di vice-segretario, gli artt., rispettivamente, 25 e 11, non valgono ad esimere da responsabilità per danno erariale per gli atti di indebita erogazione di diritti di rogito compiuti prima del giorno a decorrere dal quale essi hanno iniziato, di nuovo rispettivamente, a produrre effetti.
Inoltre, la non retroattività dell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006 si evince, anche, per analogia, dalla relazione dell’ARAN del 28.03.2006, (Relazione illustrativa del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e per il biennio economico 2002 – 2003), la quale, per i Vice Segretari Dirigenti, in merito all’art. 25, così recita: “In proposito, alla luce dei suoi contenuti, si deve evidenziare che la disposizione dell’art. 25, deve ritenersi sicuramente “innovativa”. Pertanto, la relativa efficacia potrà decorrere solo dal giorno successivo alla definitiva sottoscrizione del CCNL. E’ evidente, quindi, che gli enti potranno prendere in considerazione solo le situazioni concrete che si verificheranno nel periodo successivo a detta sottoscrizione, evitando qualunque effetto o decorrenza retroattiva, in nessun modo prevista o consentita dall’ipotesi di CCNL. La disciplina contrattuale in materia si è limitata solo a prevedere la possibilità di erogazione anche a favore dei vice segretari dei diritti di segreteria, senza incidere in alcun modo sui contenuti della vigente regolamentazione legislativa di tale istituto”.
Pertanto, la ripartizione dei diritti di rogito, effettuata, dal Vice Segretario, a favore di se stesso, prima dell’entrata in vigore del citato art. 11, non può pregiudicare la corresponsione dei diritti di rogito spettanti, invece ed esclusivamente, al Segretario Comunale, in virtù dell’art. 41, comma 3, L. 312/80. 
Infatti, se il Vice Segretario, dal 01.01.2005, avesse provveduto, in tempo utile, alla liquidazione e al pagamento dei diritti di rogito esclusivamente al ricorrente Segretario Comunale, così come previsto dalla normativa vigente e prima dell’entrata in vigore dell’art. 11 del CCNL del 09.05.2006, non si sarebbero verificato alcun danno patrimoniale al ricorrente. 
In secondo luogo e in ogni caso, nel periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 11 del contratto collettivo del 09.05.2006, al Vice Segretario non spetta alcun compenso, in quanto “l’erogazione dei compensi aggiuntivi per  diritti di rogito è lesiva del principio di onnicomprensività del trattamento economico”, giusta decisione n. 139 del 29.02.2007 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Veneto.
In conclusione, la normativa che attribuisce, in via esclusiva, almeno fino al 09.05.2006, al Segretario Comunale la corresponsione dei diritti di rogito, la relazione dell’ARAN  e le sentenze citate, che escludono qualsiasi partecipazione del Vice Segretario, non lasciano dubbi sul fatto che i diritti di rogito riscossi, fino a tale data, sono da attribuire esclusivamente al Segretario Comunale.
In merito alla seconda questione del presente ricorso, relativa alla spettanza e alla ripartizione dei diritti di rogito tra Segretario e Vice Segretario, in virtù dell’introduzione dell’art. 11 del C.C.N.L. del 09.05.2006, e quindi da tale data in poi, si espongono le seguenti argomentazioni.L’art. 11 del C.C.N.L. del 09.05.2006 deve dichiararsi illecito, perché incide su aree contrattuali che non gli appartengono. Infatti, si ammette che tale contratto collettivo influisca sullo status economico di una figura, il segretario comunale, disciplinato da un contratto di una separata area; il principio che il tetto di 1/3 dello stipendio del segretario sia il limite dell’Ente, comporta un’erosione dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale; la conseguenza paradossale è che si contratta per A, ma si infierisce sullo status economico di B, qualcosa che nell’ordinamento non si è mai visto e, oltretutto, in palese violazione dell’art. 1372 del C.C., applicabile anche al lavoro pubblico contrattualizzato, secondo il quale “il contratto ha forza di legge tra le parti”, non certo tra soggetti che ne sono estranei. Pertanto, l’art. 11 citato, deve dichiararsi, oltre che illecito, anche illegittimo e quindi disapplicato, in quanto è vistosamente illogico, perché considerato operante anche ultra partes”.
Maurizio Toscano

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