No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

lunedì 27 aprile 2015

Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica: incognita di conformità costituzionale

Due interessanti articoli pubblicati dal quotidiano del Sole24Ore Enti Locali & PA approfondiscono le problematiche, anche di natura costituzionale, relative all'indipendenza della dirigenza rispetto al disegno di riforma contenuto nell'art. 9 del DDL 1577/A di riorganizzazzione della pubblica amministrazione.
Nel primo di Giuseppe Franco Ferrari dal titolo Sui dirigenti pubblici il rischio della «discrezionalità» politica si sottolineano i rischi derivanti dalla forte precarizzazione della dirigenza: "Qual è, dunque, la portata innovativa del Ddl Madia? Innanzi tutto, l'elemento di fiduciarietà si dilata e si rafforza: il dirigente viene incaricato per un triennio con nomina essenzialmente politica; è revocabile in corso di mandato; è destinato a ruotare; può essere espunto dai ruoli dopo un dato periodo di assenza di incarichi. Se non si è in presenza di un vero spoils system, la direzione è imboccata, benché in modo alquanto strisciante. La posizione del dirigente diventerà decisamente onerosa. Superato il difficile scoglio iniziale della nomina, il dirigente rimarrà in carica per un breve periodo; provenendo da altra carica dovrà mettersi rapidamente in sintonia con le funzioni, perché sarà valutato alla fine del primo anno in base ai risultati; resterà nell'ufficio al massimo per un secondo mandato; potrà essere revocato e parcheggiato in un ruolo in cui attende nuove nomine fino a eventuale decadenza".
Nel secondo di Pasquale Monea e Marco Mordenti dal titolo Incognita costituzionale su spoils system rafforzato e licenziabilità dei dirigenti senza incarichi è possibile leggere, tra l'altro, "per valutare la legittimità costituzionale della riforma occorre soffermarsi, in particolare, sulla disposizione che prevede il collocamento in disponibilità dei dirigenti privi di incarico e, passato un certo periodo (non stabilito nella delega), la decadenza dal ruolo unico (articolo 9, comma 1, lettera h del disegno di legge n. 1577). Il licenziamento, se conseguente a un'incolpevole mancanza di incarichi - anziché all'accertamento di una grave inadempienza -, non sembra compatibile con il combinato disposto dei principi previsti dagli articoli 35 e 97 della Costituzione".
In argomento si veda anche il successivo post La giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale censura lo spoils system: il Governo ne tenga conto! (Odg G9.412).
Sui temi oggetto del presente post, le perplessità sono "superate" leggendo in alcuni precedenti post le dichiarazioni del Ministro Madia:

Nessun commento:

Posta un commento