No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)
No War - Palazzo Savelli sede del Comune di Rocca Priora (Roma)

martedì 6 gennaio 2015

Dal 1 gennaio nuovo divieto di procedere ad assunzioni: si applica agli enti che superano i tempi medi di pagamento

Sul proprio sito Gianluca Bertagna ricorda che dal 2015, scatta un altro potenziale divieto di assunzione a qualsiasi titolo anche per gli enti locali. Si tratta del superamento dei tempi medi di pagamento, così come previsto dall’art. 41 del DL. 66/2014.

Questo il testo della norma.
1. A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell’attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell’anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
Occorre ricordare che l'ANCI, nel proporre emendamenti alla legge di stabilità 2015, peraltro in questo caso non accolti, aveva espressamente richiesto l'abrogazione della norma con le seguenti validissime motivazioni:
La disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 41 stabilisce che le amministrazioni che, sulla base delle attestazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
Prevede poi il divieto per gli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione.
La sanzione stabilita per il superamento dei termini indicati dalla norma è inappropriata e sproporzionata.
L’esistenza di un ritardo rispetto ai tempi medi di pagamento può essere infatti dovuta dall’esigenza di rispettare i vincoli del patto di stabilità interno, la cui violazione prevede, tra le altre, proprio la sanzione dell’impossibilità di effettuare assunzioni. La sanzione contenuta nel comma 2 è quindi potenzialmente produttiva di effetti paradossali in ordine al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Inoltre la disposizione non considera la condizione degli Enti che hanno accumulato ritardi nei tempi mendi dei pagamenti in conseguenza del ritardi nella erogazione di importi dovuti da altre amministrazioni.
Infine non tiene conto del fatto che il contributo richiesto ai comuni per il risanamento della finanza pubblica ha generato in molti casi situazioni di ritardo nei pagamenti.

Nessun commento:

Posta un commento